Condizioni Generali di Vendita

 

 

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Condizioni generali di contratto (CGC) di SOLEOS Solar GmbH

Aggiornato: 01.05.2006



1. Validità delle presenti CGC

1.1 Nei rapporti commerciali tra l'azienda ed i rispettivi clienti ai fini della durata del rapporto commerciale, quindi anche per i futuri rapporti, hanno validità esclusivamente le presenti CGC; l'azienda non riconosce eventuali condizioni che si possano verificare o che sidiscostino dalle presenti CGC, salvo previo consenso accordato in maniera espressa. Le presenti CGC trovano quindi applicazione quando l'azienda provveda incondizionatamente alla fornitura ai clienti essendo a conoscenza di condizioni dei clienti contrapposte alle presenti condizioni di vendita o divergenti da queste ultime.

1.2 Tutti gli accordi divergenti dalle presenti CGC tra l'azienda ed i clienti richiedono la forma scritta.

1.3 Le presenti CGC trovano applicazione solo nei confronti delle imprese ai sensi di § 310 comma 1 BGB.

 

2. Vincolo delle offerte

2.1 Le presenti offerte non sono impegnative e vincolanti.

2.2 Si raggiunge la stipula del rapporto contrattuale solo quando l'ordinativo dei clienti viene accettato per iscritto tramite una conferma d'ordine o si provvede alla fornitura della merce.

 

3. Prezzi, condizioni di pagamento, compensazione

3.1 A meno che non si evincano ulteriori dettagli dalla conferma d'ordine, trovano applicazione i prezzi aziendali "franco fabbrica" (EXW Incoterms 2000) più imposta sul valore aggiunto per i rispettivi importi legali.

3.2 Se è stato concordato un tempo di consegna previsto a 4 mesi dalla conclusione del contratto o se la consegna ha luogo solo a 4 mesi dalla conclusione del contratto per motivazioni imputabili ai clienti, l'azienda si riserva il diritto di modificare i prezzi aziendali in modo adeguato se dalla conclusione del contratto si sono presentati diminuzioni o incrementi dei costi, in particolare a causa di eventuali accordi salariali o variazioni di prezzo dei materiali.

3.3 A meno che non si evincano ulteriori dettagli dalla conferma d'ordine, il prezzo d'acquisto senza eventuali detrazioni è esigibile entro 30 giorni dalla data di fatturazione. La detrazione di eventuali sconti è consentita solo a seguito di accordi per iscritto. Ai fini delle eventuali conseguenze della morosità trovano applicazione le regolamentazioni legali.

3.4 I clienti non sono autorizzati a procedere ad eventuali addebiti avanzando petizioni contrarie a meno che le petizioni contrarie non risultino inconfutate o definite ai sensi di sentenze passate in giudicato. I clienti non sono autorizzati a trattenere eventuali versamenti a causa di rivendicazioni contrarie a meno che queste non scaturiscano dallo stesso rapporto contrattuale.

 

4. Tempo di fornitura

4.1 L'inizio del tempo di fornitura specificato dalla azienda presuppone il chiarimento di tutte le domande tecniche.

4.2 L'ottemperanza dell'obbligo alla consegna aziendale presuppone inoltre l'adempimento puntuale e regolare dell'impegno dei clienti.

4.3 Gli eventi dei casi di forza maggiore autorizzano l'azienda a rinviare la fornitura per la durata dell'impedimento. Se la fornitura risulta impossibile per cause di forza maggiore in modo duraturo, ma per un periodo di tempo di almeno sei mesi, l'azienda risulta svincolata dall'obbligo alla consegna. Nel termine delle ragioni di forza maggiore rientrano tutte le condizioni che non sono imputabili all'azienda e a causa delle quali all'azienda non è risultata possibile l'esecuzione della fornitura o sia diventata insostenibilmente onerosa, ad esempio sciopero o legittime serrate, conflitti, divieti d'importazione ed esportazione, carenze energetiche e di materie prime e forniture autonome non puntuali e non imputabili all'azienda.

4.4 Se l'azienda viene svincolata dal proprio obbligo alla fornitura, il cliente è autorizzato a recedere dal contratto. In questo contesto l'azienda è responsabile solo dei danni per cui è tenuta a rispondere in base al punto 9.

 

5. Trasferimento dei rischi - Ritardo dei clienti

5.1 I rischi si trasferiscono all'acquirente con la consegna delle merci sul terreno aziendale.

5.2 Se i clienti presentano un ritardo dell'accettazione o violano gli altri obblighi alla collaborazione in modo responsabile, l'azienda è autorizzata a richiedere a titolo di risarcimento i danni contratti fino a tale data incluse eventuali spese supplementari. L'azienda si riserva la facoltà di presentare ulteriori richieste.

5.3 Salvo i presupposti del punto 5.2, i rischi del trasferimento del decadimento accidentale o di un accidentale peggioramento del soggetto contrattuale passano ai clienti nel momento in cui questi ultimi si trovino in ritardo con l'accettazione.

5.4 Su richiesta dei clienti la fornitura può essere coperta da un'assicurazione sul trasporto; le eventuali spese contratte a tale riguardo saranno a carico dei clienti.

 

6. Responsabilità dei vizi del prodotto venduto

6.1 Al fine di determinare eventuali vizi del prodotto acquistato il cliente è tenuto ad ispezionare l'oggetto della fornitura immediatamente a seguito del passaggio delle consegne.

6.2 Se a seguito delle fornitura si presenta un vizio evidente, i clienti sono tenuti a renderli noti per iscritto all'azienda entro 10 giorni. I vizi non evidenti devono essere riportati dai clienti al massimo entro 10 giorni dalla loro comparsa. Nel caso i clienti non soddisfino i termini perentori precedentemente specificati, agli oggetti della fornitura viene accordata l'approvazione. I diritti in materia di vizi si esauriscono in base a questo punto.

6.3 Se si dimostra che l'oggetto del contratto presenta eventuali vizi, i clienti possono richiedere a propria discrezione l'eliminazione dei difetti o la fornitura di un prodotto privo di vizi in qualità di compensazione secondaria.

6.4 L'azienda può rifiutare il metodo di compensazione secondaria selezionato se quest'ultimo è possibile solamente a fronte di spese sostenibili. Lo stesso principio è applicabile se l'azienda non è in grado di sostenere il metodo di compensazione secondaria selezionato a causa della trascurabilità dei vizi.

6.5 Se le eventuali azioni riparatrici dell'azienda non vanno a buon fine per la seconda volta, se si respingono entrambi i metodi di compensazione in conformità al punto 6.3 oppure se l'azienda non effettua la compensazione entro i termini adeguati fissati dai clienti, i clienti hanno diritto ad una riduzione del prezzo d'acquisto o all'annullamento del contratto. Inoltre i clienti possono esigere il risarcimento delle spese inutilmente contratte o al risarcimento die danni al posto della prestazione del servizio.

6.6 I diritti dei clienti al recesso e al risarcimento danni al posto della prestazione del servizio sono da escludersi solo nel caso in cui i vizi del materiale siano trascurabili.

6.7 I diritti dei clienti in base a questo punto derivanti dalla fornitura di articoli di nuova produzione decadono ad un anno dalla consegna del materiale.

 

7. Garanzia del produttore

7.1 In qualità di venditore l'azienda non offre nessuna garanzia che superi quanto dichiarato al punto 6 in materia di vincoli di responsabilità per vizi.

7.2 Per alcuni dei prodotti commercializzati dall'azienda il produttore offre tuttavia un'apposita garanzia da cui non è possibile dedurre nessun diritto nei confronti dell'azienda. Una dichiarazione di garanzia adeguata è contenuta nella descrizione del prodotto o nella documentazione allegata al prodotto. Questo principio risulta indipendente dal fatto che la dichiarazione di garanzia sia fornita ai clienti direttamente dal produttore o nell'ambito di una catena commerciale di distribuzione.

7.3 Se i diritti derivanti dalla garanzia del produttore sono nulli o non applicabili a prescindere dalle motivazioni, l'azienda è tenuta a non rispondere degli eventuali inconvenienti derivanti da tale condizione.

7.4 Nei confronti degli acquirenti l'azienda non si assume l'obbligo di prendere in consegna la merce per il passaggio al produttore. In caso di presa in consegna della merce nei casi specifici a titolo di favore l'azienda risponde nei confronti degli acquirenti solo in caso di dolo o colpa grave. L'azienda si riserva il diritto di mettere in conto ai clienti le proprie spese per le operazioni di presa in consegna e passaggio delle merci al produttore.

7.5 Il termine di prescrizione per i diritti in materia di vizi secondo quanto indicato al punto 6 non viene prolungato dalla garanzia del produttore.

 

8. Smaltimento

Gli acquirenti si assumono gli obblighi del produttore nei confronti dei dispositivi obsoleti di altre utenze in qualità di nuclei privati ai sensi della legge "ElektroG" [legge tedesca sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche]. Non appena si verifichi il passaggio dell'apparecchiatura, gli acquirenti garantiranno la ragionevole possibilità di ritiro e provvederanno inoltre al trattamento e allo smaltimento dell'apparecchiatura a proprie spese in conformità alla legge "ElektroG". Gli acquirenti svincolano l'azienda a tale riguardo da tutti gli obblighi ai sensi della legge ElektroG nei confronti di autorità e eventuali terze parti. I diritti derivanti da questo accordo cadono in prescrizione non prima di 30 anni dalla consegna dell'apparecchiatura.

 

9. Responsabilità

9.1 L'azienda è responsabile dei casi di dolo e colpa grave senza limitazioni di sorta.

9.2 Salvo la violazione degli obblighi contrattuali essenziali (obblighi fondamentali), l'azienda è limitatamente responsabile - tranne i casi di lesioni fatali, fisiche o della salute - dei danni di prevedibili e di natura contrattuale.

9.3 L'eventuale responsabilità di danni diretti ed imprevisti oltre ai danni per vizi e perdita di utili si esclude nei casi di negligenza lieve.

9.4 Si escludono ulteriori garanzie di risarcimento danni secondo quanto previsto nelle presenti condizioni generali di contratto – a prescindere dalla natura del diritto della attribuzione di responsabilità avvalorata.

9.5 Le limitazioni e le esclusioni in materia di responsabilità ai sensi di questo punto non hanno validità per le responsabilità prescritte a livello legale e svincolate da indebitamenti, in particolare derivanti dalla garanzia o ai sensi della legge in materia di responsabilità del produttore.

9.6 Nella misura in cui la responsabilità aziendale è esclusa o limitata, lo stesso principio risulta valido anche per le responsabilità personali dei dipendenti, prestatori d'opera, collaboratori, rappresentanti ed assistenti all'erogazione dei servizi.

9.7 In caso di responsabilità del ritardo di consegna ai sensi del presente punto, l'azienda è responsabile per ogni settimana completa di ritardo nell'ambito di un risarcimento per il ritardo a forfait per un importo pari allo 0,25% del valore della consegna fino ad un massimo dell'1% del valore della consegna.

 

10. Cessazione del contratto

L'azienda è autorizzata a recedere dai contratti in modo immediato previa notifica fornita per iscritto ai clienti o a sospendere prontamente l'erogazione delle prestazioni o la fornitura dei prodotti nel caso in cui: A) si dichiari l'eventuale fallimento dei clienti o nei confronti di questi ultimi B) i clienti violino una delle disposizioni essenziali del presente contratto o non ottemperino ad uno dei propri obblighi fondamentali nei confronti dell'azienda.

 

11. Diritti di marchio

11.1 Gli strumenti, i campioni, i progetti, i disegni e le documentazioni affini forniti dall'azienda, anche se proporzionalmente messi in conto ai clienti, rimangono di proprietà dell'azienda senza limitazioni di sorta; i diritti discrezionali e di godimento dell'azienda conservano la propria validità. Gli oggetti precedentemente menzionati non devono essere resi accessibili a terze parti senza il consenso dell'azienda. I disegni e le documentazioni specifiche relative alle offerte devono essere restituiti all'azienda su sua richiesta se la commessa non viene assegnata all'azienda.

11.2 A meno che l'azienda non abbia provveduto alla produzione e alla fornitura in base a disegni, modelli, campioni o documenti specifici forniti dai clienti, i clienti si assumono la responsabilità di non violare i diritti commerciali di marchio e i diritti d'autore di terze parti. Se terze parti vietano la produzione o la fornitura con riferimento a diritti di marchio specifici, l'azienda è autorizzata a cessare immediatamente qualsiasi attività nel caso in cui i clienti non dimostrino all'azienda che le rivendicazioni avanzate dalle terze parti siano infondate. I clienti sono tenuti a svincolare l'azienda da tutti i diritti di terze parti in relazione a questi aspetti a causa della violazione dei diritti di marchio.

 

12. Riserva di proprietà

12.1 L'azienda si riserva la proprietà del materiale d'acquisto sino alla ricezione di tutti crediti aventi luogo all'atto della conclusione del contratto, inclusi tutti i crediti derivanti da ordinativi annessi, ordinazioni supplementari e commissioni sostitutive. In presenza di un comportamento dei clienti in violazione del contratto, in particolare in presenza di ritardo dei versamenti, l'azienda è autorizzata a ritirare il materiale d'acquisto. Nel caso di ritiro del materiale d'acquisto da parte dell'azienda è presente l'eventuale recesso dal contratto. A seguito del ritiro del materiale d'acquisto l'azienda è autorizzata al riutilizzo di quest'ultimo, mentre il ricavo derivante dagli impieghi successivi deve essere scalato dal debito dei clienti detraendo gli adeguati costi di rivalutazione.

12.2 I clienti sono tenuti a trattare con cura il materiale d'acquisto, ed in particolare sono tenuti a stipulare a proprie spese un'assicurazione, pari al valore da nuovo, per il materiale contro danni da incendio, infiltrazione e furto. Per quanto concerne la necessità di eseguire le operazioni di manutenzione ed ispezione, il cliente è tenuto ad eseguire queste operazioni a proprie spese in modo tempestivo.

12.3 In presenza di pignoramenti o altri interventi da parte dei terze parti, i clienti sono tenuti ad informare l'azienda immediatamente in forma scritta per consentire all'azienda di intentare azioni legali ai sensi di § 771 ZPO. Per quanto concerne l'impossibilità delle terze parti di risarcire all'azienda le spese giudiziarie ed extra-giudiziare delle azioni legali ai sensi di § 771 ZPO, i clienti si assumo la responsabilità delle perdite contratte dall'azienda.

12.4 I clienti sono autorizzati a procedere alla rivendita del materiale d'acquisto nel normale andamento degli affari; a questo punto i clienti cedono all'azienda tutti i crediti pari all'importo finale della fatturazione (inclusa l'imposta sul valore aggiunto) del credito aziendale che ricavano dall'ulteriore cessione nei confronti dei rispettivi acquirenti o terze parti, cioè a prescindere dal fatto che la merce d'acquisto sia stata rivenduta senza ulteriori lavorazioni o a seguito di queste ultime. I clienti sono delegati alla riscossione di tale credito anche a seguito della cessione. L'autorizzazione rilasciata dall'azienda a riscuotere in autonomia il credito non è interessata da questo aspetto. Tuttavia l'azienda si impegna a non ritirare il credito fino a quando i clienti non ottemperino alle rispettive obbligazioni finanziarie derivanti dai ricavi incassati, fino a quando i clienti non dichiarino la condizione di morosità ed in particolare fino a quando non si presenti nessuna richiesta di dichiarazione di fallimento o si presenti una sospensione dei versamenti. Se tuttavia si rientra nella suddetta casistica, l'azienda è autorizzata ad esigere che i clienti rendano noto all'azienda i crediti ceduti ed i rispettivi debitori, forniscano tutti i dati necessari alla riscossione, trasmettano le relative documentazioni e comunichino la cessione ai debitori.

12.5 La lavorazione o la ristrutturazione del materiale d'acquisto viene sempre eseguito per l'azienda ad opera dei clienti. Se si procede alla lavorazione del materiale d'acquisto con altri oggetti che non sono di proprietà dell'azienda, l'azienda acquisisce la comproprietà dei nuovi materiali a seconda del rapporto del valore

del materiale d'acquisto (importo finale della fatturazione inclusa l'imposta sul valore aggiunto) con gli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Per i materiali che si presentano con la lavorazione ha validità per il resto lo stesso principio applicato al materiale d'acquisto fornito con riserva.

12.6 Se il materiale d'acquisto crea una relazione inseparabile con altri oggetti, non di proprietà dell'azienda, l'azienda acquisisce la comproprietà dei nuovi materiali a seconda del rapporto del valore del materiale d'acquisto (importo finale della fatturazione inclusa imposta sul valore aggiunto) con gli altri oggetti inclusi al momento della commissione. Se si verifica questa commistione in modo tale che il materiale dei clienti sia considerato come materiale principale, ha validità di accordo il principio secondo cui i clienti trasferiscono all'azienda la comproprietà del materiale in modo proporzionale. I clienti conserva la proprietà individuale o la comproprietà, verificatesi in tal modo, a favore dell'azienda.

12.7 Al fine di garantire i crediti dell'azienda, clienti cedono all'azienda anche i crediti nei propri confronti che derivano dalla relazione del materiale d'acquisto con un lotto di terreno nei confronti di terze parti.

12.8 L'azienda si impegna a sbloccare a questo riguardo le garanzie che spettano di diritto su richiesta del cliente quando il valore realizzabile delle garanzie aziendali sia superiore per oltre il 10% ai requisiti da tutelare; la decisione delle garanzie da sbloccare spetta all'azienda.

 

13. Diritto applicabile, luogo d'adempimento, foro competente

13.1 Si procede all'applicazione del diritto della Repubblica Federale Tedesca. Si esclude la validità del diritto internazionale d'acquisto (CISG) e delle normative di rinvio del diritto privato internazionale tedesco (EGBGB).

13.2 Il foro competente è la sede commerciale dell'azienda che è tuttavia autorizzata a querelare i clienti anche in qualsiasi altro foro competente.

13.3 Il luogo d'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto commerciale è costituto dalla sede commerciale dell'azienda.


 
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